L'Ecobonus è un'agevolazione fiscale che consente a privati (persone fisiche, persone, imprenditori individuali, professionisti) e società (società di capitali ed enti) di detrarre dall’IRPEF o dall’IRES una porzione delle spese sostenute al fine di effettuare interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (abitazioni monofamiliari e immobili a destinazione produttiva o commerciale) e per i medesimi interventi eseguiti su parti comuni dei condomini.
L'entità della detrazione è da definirsi in base ad una percentuale che va da un minimo del 50% ad un massimo del 75%, e spetta entro un ammontare massimo che varia a seconda del tipo di intervento realizzato nonché in base al fatto che questo riguardi la singola unità immobiliare o edifici condominiali.
La detrazione in questione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
All'intervento energetico effettuato si possono detrarre sia i costi dei lavori edili relativi all’intervento energetico effettuato che le spese relative alle prestazioni professionali, comprese quelle necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati e quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica.
Possono usufruire dell'agevolazione fiscale "Ecobonus" sia i soggetti IRPEF (privati persone fisiche, società di persone, professionisti) che i soggetti IRES (società di capitali ed enti) che sostengono le spese per l’intervento di riqualificazione energetica e che sono in possesso dell’immobile (o lo detengono) sulla base di un titolo idoneo:
Possono inoltre usufruire della detrazione in questione anche gli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) nonché gli enti e le cooperative per gli interventi su immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
Detrazione ecobonus 50% per i seguenti interventi
interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d’infissi;
schermature solari;
caldaie a biomassa;
caldaie a condensazione, che continuano ad essere ammesse purché abbiano un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n.18/2013. Le caldaie a condensazione possono, tuttavia, accedere alle detrazioni del 65% se oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.
Detrazione ecobonus 65% per i seguenti interventi
Detrazione ecobonus al 70% o 75% per i seguenti interventi
Attenzione: tale detrazione vale per le
spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio.
Per usufruire della detrazione gli interventi devono essere necessariamente eseguiti su unità immobiliari o su parti comuni di edifici esistenti (anche se rurali e strumentali) di qualsiasi categoria catastale.
I titolari di reddito d’impresa possono beneficiare della detrazione solo ed esclusivamente per interventi eseguiti su fabbricati strumentali da utilizzarsi nell’esercizio dell’impresa e non locati. In particolare, per le imprese di costruzioni, la fruibilità è esclusa nelle ipotesi di interventi eseguiti su:
Sono invece escluse le spese concernenti gli immobili in corso di costruzione, in quanto l’agevolazione è concessa solo per gli interventi eseguiti su fabbricati esistenti.
I fabbricati devono, inoltre, possedere requisititi specifici, quali:

