È prevista dalla legge la possibilità di cumulare Ecobonus e Sismabonus per interventi su parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, solo ed esclusivamente nei casi in cui gli interventi siano volti congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.
Tale beneficio è riconosciuto nella misura unica del:
Per usufruire della detrazione gli interventi devono essere necessariamente eseguiti su unità immobiliari o parti comuni di edifici esistenti, anche se rurali (compresi quelli strumentali) di qualunque categoria catastale.
I titolari di reddito d’impresa hanno la possibilità usufruire della detrazione per interventi effettuati su fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell’impresa e non locati.
In particolare, per le imprese di costruzioni, la fruibilità del beneficio è esclusa nelle ipotesi di interventi eseguiti su:
Risultano invece esclusi dall’agevolazione i costi relativi ad immobili in corso di costruzione, in quanto l’agevolazione fiscale è concessa solo per interventi eseguiti su fabbricati esistenti.
Tra i requisiti che devono possedere i fabbricati, inoltre, sono contemplati:

