Che cos'è l'Ecobonus

L'Ecobonus è un'agevolazione fiscale che consente a privati (persone fisiche, persone, imprenditori individuali, professionisti) e società (società di capitali ed enti) di detrarre dall’IRPEF o dall’IRES una porzione delle spese sostenute al fine di effettuare interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti (abitazioni monofamiliari e immobili a destinazione produttiva o commerciale) e per i medesimi interventi eseguiti su parti comuni dei condomini.
L'entità della detrazione è da definirsi in base ad una percentuale che va da un minimo del 50% ad un massimo del 75%, e spetta entro un ammontare massimo che varia a seconda del tipo di intervento realizzato nonché in base al fatto che questo riguardi la singola unità immobiliare o edifici condominiali.
La detrazione in questione va ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

All'intervento energetico effettuato si possono detrarre sia i costi dei lavori edili relativi all’intervento energetico effettuato che le spese relative alle prestazioni professionali, comprese quelle necessarie per la realizzazione degli interventi agevolati e quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica.

Chi può usufruire della detrazione fiscale "Ecobonus"

Possono usufruire dell'agevolazione fiscale "Ecobonus" sia i soggetti IRPEF (privati persone fisiche, società di persone, professionisti) che i soggetti IRES (società di capitali ed enti) che sostengono le spese per l’intervento di riqualificazione energetica e che sono in possesso dell’immobile (o lo detengono) sulla base di un titolo idoneo:
  • proprietario o nudo proprietario;
  • titolare di un diritto reale di godimento;
  • comodatario;
  • locatario o utilizzatore in leasing;
  • familiare convivente con il proprietario o detentore e il convivente more uxorio non proprietario né titolare di un contratto di comodato (solo per gli immobili a destinazione abitativa);
  • acquirente dell’immobile (oggetto di riqualificazione) per le quote di detrazione residue.
Possono inoltre usufruire della detrazione in questione anche gli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) nonché gli enti e le cooperative per gli interventi su immobili adibiti ad edilizia residenziale pubblica.

Gli interventi agevolati per le singole unità immobiliari

Detrazione ecobonus 50% per i seguenti interventi
  • interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d’infissi;
  • schermature solari;
  • caldaie a biomassa;
  • caldaie a condensazione, che continuano ad essere ammesse purché abbiano un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n.18/2013. Le caldaie a condensazione possono, tuttavia, accedere alle detrazioni del 65% se oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.
Detrazione ecobonus 65% per i seguenti interventi
  • interventi di coibentazione dell’involucro opaco;
  • pompe di calore;
  • sistemi di building automation;
  • collettori solari per produzione di acqua calda;
  • scaldacqua a pompa di calore;
  • generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro.
Detrazione ecobonus al 70% o 75% per i seguenti interventi
  • interventi di tipo condominiale. 
Attenzione: tale detrazione vale per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 con il limite di spesa di 40.000 euro moltiplicato per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio. 

Per usufruire della detrazione gli interventi devono essere necessariamente eseguiti su unità immobiliari o su parti comuni di edifici esistenti (anche se rurali e strumentali) di qualsiasi categoria catastale.

I titolari di reddito d’impresa possono beneficiare della detrazione solo ed esclusivamente per interventi eseguiti su fabbricati strumentali da utilizzarsi nell’esercizio dell’impresa e non locati. In particolare, per le imprese di costruzioni, la fruibilità è esclusa nelle ipotesi di interventi eseguiti su:
  • immobili locati a terzi (sia strumentali che abitativi);
  • immobili “merce”, ovvero i beni alla cui produzione e scambio è diretta l’attività d’impresa.
Sono invece escluse le spese concernenti gli immobili in corso di costruzione, in quanto l’agevolazione è concessa solo per gli interventi eseguiti su fabbricati esistenti.

I fabbricati devono, inoltre, possedere requisititi specifici, quali:
  • preventiva esistenza di un impianto di riscaldamento, per tutti gli interventi (ad eccezione dell’installazione di pannelli solari);
  • realizzazione di un impianto termico centralizzato, nel caso di frazionamento di un’unità immobiliare.


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