Le agevolazioni fiscali Ecobonus e Sismabonus si possono cumulare

È prevista dalla legge la possibilità di cumulare Ecobonus e Sismabonus per interventi su parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, solo ed esclusivamente nei casi in cui gli interventi siano volti congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.
Tale beneficio è riconosciuto nella misura unica del:
  • 80%, se gli interventi determinino il passaggio ad 1 classe di rischio sismico inferiore;
  • 85%, se gli interventi determinino il passaggio a 2 classi di rischio sismico inferiori

Su quali immobili si può eseguire la riqualificazione energetica

Per usufruire della detrazione gli interventi devono essere necessariamente eseguiti su unità immobiliari o parti comuni di edifici esistenti, anche se rurali (compresi quelli strumentali) di qualunque categoria catastale.

I titolari di reddito d’impresa hanno la possibilità usufruire della detrazione per interventi effettuati su fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell’impresa e non locati.

In particolare,  per le imprese di costruzioni, la fruibilità del beneficio è esclusa nelle ipotesi di interventi eseguiti su:
  • immobili locati a terzi (sia strumentali che abitativi);
  • immobili “merce”, ovvero i beni alla cui produzione e scambio è diretta l’attività d’impresa.
Risultano invece esclusi dall’agevolazione i costi relativi ad immobili in corso di costruzione, in quanto l’agevolazione fiscale è concessa solo per interventi eseguiti su fabbricati esistenti.

Tra i requisiti che devono possedere i fabbricati, inoltre, sono contemplati:
  • preventiva esistenza di un impianto di riscaldamento per tutti gli interventi (ad eccezione dell’installazione di pannelli solari);
  • realizzazione di un impianto termico centralizzato, nel caso di frazionamento di un’unità immobiliare.

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