È prevista dalla legge la possibilità di cumulare Ecobonus e Sismabonus per interventi su parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, solo ed esclusivamente nei casi in cui gli interventi siano volti congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.
Tale beneficio è riconosciuto nella misura unica del:
- 80%, se gli interventi determinino il passaggio ad 1 classe di rischio sismico inferiore;
- 85%, se gli interventi determinino il passaggio a 2 classi di rischio sismico inferiori
Su quali immobili si può eseguire la riqualificazione energetica
Per usufruire della detrazione gli interventi devono essere necessariamente eseguiti su unità immobiliari o parti comuni di edifici esistenti, anche se rurali (compresi quelli strumentali) di qualunque categoria catastale.
I titolari di reddito d’impresa hanno la possibilità usufruire della detrazione per interventi effettuati su fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell’impresa e non locati.
In particolare, per le imprese di costruzioni, la fruibilità del beneficio è esclusa nelle ipotesi di interventi eseguiti su:
- immobili locati a terzi (sia strumentali che abitativi);
- immobili “merce”, ovvero i beni alla cui produzione e scambio è diretta l’attività d’impresa.
Risultano invece esclusi dall’agevolazione i costi relativi ad immobili in corso di costruzione, in quanto l’agevolazione fiscale è concessa solo per interventi eseguiti su fabbricati esistenti.
Tra i requisiti che devono possedere i fabbricati, inoltre, sono contemplati:
- preventiva esistenza di un impianto di riscaldamento per tutti gli interventi (ad eccezione dell’installazione di pannelli solari);
- realizzazione di un impianto termico centralizzato, nel caso di frazionamento di un’unità immobiliare.